Accesso civico

COSA E' L'ACCESSO CIVICO

A seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97(link is external) la libertà di accedere ai documenti, dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni è divenuta la regola generale, mentre la riservatezza ed il segreto sono divenute eccezioni.

Questa accessibilità totale ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La legge prevede due tipi di accesso civico.

L'accesso civico (semplice) e l'accesso civico generalizzato (FOIA).

  • L'accesso civico (semplice) costituisce il rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge. In caso di mancata pubblicazione chiunque ha il diritto di conoscere ciò che deve essere pubblicato e, quindi ha il diritto di accedere ai documenti, dati e informazioni non pubblicati.
  • L'accesso civico generalizzato estende la predetta sfera di conoscibilità consentendo a chiunque di conoscere documenti, dati e informazioni ulteriori, rispetto a quelli per i quali la legge prevede l'obbligo di pubblicazione.

L’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241(link is external) che può essere esercitato solo dai soggetti "interessati", cioè da tutti coloro (compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

La richiesta di accesso civico (sia semplice che generalizzato) può essere inoltrata da chiunque e deve contenere (cioè deve specificare) i dati, le informazioni o i documenti che vengono richiesti.

Se la richiesta ha ad oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria va indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Juri Rosi.

Negli altri casi va indirizzata al responsabile incaricato.

E’ consigliato l’utilizzo dalla seguente modulisitica:

  • modulo per istanza di accesso civico generalizzato (FOIA)  (Pdf) - (odt)
  • modulo per istanza di accesso civico semplice  (Pdf) - (odt)

La richiesta va inoltrata con una delle seguenti modalità:

 

PROCEDIMENTO DI ACCESSO CIVICO

Una volta ricevuta la richiesta di accesso civico, il procedimento deve concludersi nel termine di 30 giorni.

In caso di accoglimento della richiesta l'amministrazione provvede a trasmettere al richiedente, all'indirizzo dallo stesso indicato nell'istanza, i dati, le informazioni o i documenti che sono stati richiesti.

Qualora la richiesta di accesso riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l'amministrazione procede alla pubblicazione nel sito web del documento, dell'informazione o del dato richiesto e alla comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.

In caso di diniego, totale o parziale o di mancata risposta entro il termine predetto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Juri Rosi.

Data di creazione: 21/10/2022
Data di ultima modifica: 27/03/2024